Art. 9.
(Piano di risanamento idrogeologico
e di rilancio socio-economico).

      1. Al fine di ristabilire condizioni di normalità e di rilancio economico, nonché di rimuovere o limitare le cause che hanno determinato l'evento calamitoso, il consiglio provinciale, entro sei mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale

 

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di cui all'articolo 1, sentiti i sindaci dei comuni interessati, individuati ai sensi dello stesso articolo 1, predispone un piano di risanamento idrogeologico e di rilancio socio-economico delle zone interessate, nel quale sono definiti e programmati tutti gli interventi necessari sia per il settore pubblico sia per il risarcimento dei danni ai privati per importi superiori a 26.000 euro.
      2. Nel piano sono definiti i tempi, i modi e i costi di tutti gli interventi e sono fissati gli obiettivi strategici da raggiungere sia per la messa in sicurezza del territorio che per il rilancio socio-economico dello stesso.
      3. Nel caso in cui la dichiarazione dello stato di calamità naturale interessi più province confinanti, i piani di cui al comma 1 devono essere coordinati fra loro e possono anche essere approvati interventi comuni, finanziati anche in quota diversa dalle province interessate.
      4. Le opere di regimazione e di manutenzione degli alvei dei fiumi, dei torrenti o di altri corsi d'acqua, e in genere tutti gli interventi insistenti su proprietà del demanio sono individuati dagli organi statali competenti per legge, sentito il parere dei comuni interessati, e sono comunicati, entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale di cui all'articolo 1, alle province per il loro inserimento nel piano. Le opere sono progettate ed appaltate dalle province, previo parere vincolante degli organi competenti.
      5. Una quota pari al 10 per cento dei fondi destinati dal piano ad interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei fiumi, ai sensi del comma 4, è vincolata per lavori di manutenzione programmata ed è iscritta a bilancio in più esercizi secondo specifica delibera del consiglio provinciale, acquisito il parere vincolante degli organi preposti. In deroga a tutte le disposizioni vigenti, il materiale di risulta dei fiumi e torrenti è a disposizione gratuita delle amministrazioni pubbliche per interventi pubblici.
      6. Le opere di competenza comunale interessanti le infrastrutture pubbliche di
 

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proprietà comunale, inserite nel piano, sono progettate ed appaltate dai comuni.